Sentenza n. 1287 del 28/11/2018 del TAR Piemonte (Sezione Prima)
La vicenda oggetto della decisione in parola riguarda un Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri, il quale, a causa di una malattia oncologica, ha fruito di licenza straordinaria per gravi motivi ex art. 40 del D.P.R. 51 del 16.04.2009 sino al giorno in cui è stato collocato in congedo per sopraggiunti limiti di età, senza soluzione di continuità rispetto al precedente periodo di licenza straordinaria, non potendo usufruire della licenza ordinaria (per un totale di 42 giorni).
A seguito di regolare richiesta, veniva notificato il provvedimento avente ad oggetto il diniego del pagamento sostitutivo della licenza ordinaria non fruita con la seguente motivazione: “per casi analoghi […] non sussistono i presupposti per l’accoglimento della richiesta del militare in oggetto poiché lo stesso è stato collocato in congedo per aver raggiunto il limite massimo di età e l’art. 5 comma 8 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, individua espressamente la risoluzione del rapporto di servizio per raggiunti limiti di età del dipendente tra i casi che non consentono il compenso sostitutivo della licenza ordinaria maturata e non fruita”.
L’Ufficiale in congedo decideva di proporre ricorso al competente TAR.
Il ricorrente vantava nei confronti della P.A. una posizione di diritto soggettivo, ovvero la liquidazione delle ferie non godute ed il caso in esame rientra nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, vertendosi di pubblico impiego non privatizzato ex art. 3 D.Lgs. n. 165/2001.
Il Ministero della Difesa ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso eccependo che il “diniego impugnato non avrebbe natura provvedimentale, trattandosi di mera nota interlocutoria”. Il TAR ha ritenuto l’eccezione infondata, poiché quello impugnato era un provvedimento effettivamente lesivo della sfera giuridica del ricorrente, in quanto contenente il diniego motivato dell’istanza.
Nel merito, il TAR adito ha accolto il ricorso, ritenendo che la norma utilizzata per motivare il diniego non può trovare applicazione e deve ritenersi sussistere il diritto del lavoratore a vedersi riconoscere l’indennità sostitutiva tutte le volte in cui il periodo di ferie non sia stato fruibile per causa allo stesso non imputabile. Infatti, il divieto di liquidazione è correlato a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile ad una scelta o ad un comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione) o ad eventi (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età), che comunque consentono di pianificare per tempo la fruizione delle ferie e di attuare il necessario contemperamento delle scelte organizzative del datore di lavoro con le preferenze manifestate dal lavoratore in merito ai periodi di riposo, sicché la norma in parola va interpretata come diretta a reprimere il ricorso incontrollato alla monetizzazione di ferie non godute, contrastandone gli abusi, e a riaffermare la preminenza del godimento effettivo delle ferie, per incentivare una razionale programmazione del periodo feriale e favorire comportamenti virtuosi delle parti nel rapporto di lavoro, senza arrecare pregiudizio al lavoratore incolpevole.
Peraltro, la norma contestata non è l’unica che entra in gioco in questo tipo di vicende; al riguardo, ai sensi dell’art.10 d.lgs n. 66/2003 è previsto: “1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane; tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all’articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione; 2. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro”. L’art. 2109 c.c., poi, stabilisce, che il mancato riconoscimento del periodo di ferie, nei limiti della previsione legale, comporta pure l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in capo al datore di lavoro. L’art. 36 Cost., 3° comma, Cost., prevede, altresì, che “Il lavoratore ha diritto … a ferie annuali retribuite e non può rinunziarvi”. Quindi, il diritto alla fruizione delle ferie, con conseguente obbligo in capo al datore di lavoro, è imposto da norme imperative, anche di rilievo costituzionale, funzionali a garantire al lavoratore la possibilità di recupero delle energie psico-fisiche, con conseguente tutela della persona, della personalità e della dignità dello stesso.
La Giurisprudenza di legittimità, sul punto, ha così precisato: <<allorché il lavoratore non goda delle ferie nel periodo stabilito dal turno aziendale e non chieda di goderne in altro periodo dell’anno non può desumersi alcuna rinuncia – che, comunque, sarebbe nulla per contrasto con norme imperative (art. 36 Cost. e art. 2109 c.c.) – e quindi il datore di lavoro è tenuto a corrispondergli la relativa indennità sostitutiva delle ferie non godute>> (Cass. Civ. Sez. Lav. 12/6/2001, n. 7951).
Nel caso in esame, è evidente che la mancata fruizione delle ferie, nel periodo immediatamente antecedente al definitivo congedo per sopraggiunti limiti di età, è stata determinata non da una libera scelta o da un evento prevedibile ed evitabile da parte del ricorrente, ma da una situazione patologica non imputabile a quest’ultimo e tale da impedire una effettiva ed idonea fruizione del congedo ordinario per ferie.
Diversamente, si sarebbe dovuto sostenere che la diagnosi di una patologia oncologica fosse un evento del tutto prevedibile, rientrante nel controllo e nella programmazione delle licenze annuali del ricorrente.
Di conseguenza, il TAR ha annullato il provvedimento di diniego, ha accertato il diritto del ricorrente ad ottenere la corresponsione dell’indennità sostitutiva delle ferie non retribuite, condannando il Ministero a pagare la somma quantificata ex Prot. N. MD GMILO IV 11 4 0086008 del 28 febbraio 2011 (“devono essere considerati tutti gli emolumenti spettanti aventi natura fissa e continuativa, in relazione al grado ed all’anzianità posseduta. Il totale che scaturisce dal predetto computo dovrà essere suddiviso in trentesimi e moltiplicato per i giorni di licenza ordinaria da retribuire”), nonché a rifondere le spese di giudizio.
Avv. Federico Maraviglia
Studio Legale Paganini