Il 1° agosto 2018, è stato presentato al Senato il c.d. “D.d.L Pillon” a firma dell’omonimo On. Simone Pillon, intitolato: “Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità”.
Il testo di legge, che propone modificazioni alla vigente L. 54/2006 sull’affido condiviso, e formato da 24 articoli, nasce principalmente con lo scopo di equilibrare entrambe le figure genitoriali con tempi paritari di frequentazione dei figli, nonché di modificare le linee generali sino ad ora seguite in tema di assegnazione della casa coniugale e mantenimento dei minori.
Tale proposta di legge, merita un approfondimento, avendo suscitato le più svariate reazioni, sia a livello mediatico, che nel mondo Forense.
In estrema sintesi, il D.d.L. si basa su quattro punti cardine ossia:
Si segnalano infine, le determinazioni in merito alla c.d. Alienazione Genitoriale, tema molto delicato, già oggetto di diverse Pronunce Giurisprudenziali, a cui il D.d.L. in oggetto intende contrapporsi, anche attraverso l’attuazione dei punti di cui sopra.
Premessi i punti fondamentali del D.d.L., risulta doveroso esaminare la nuova normativa – ancora in fase di approvazione – alla luce dei casi pratici che gli Studi Legali costantemente devono affrontare; la rigidità delle previsioni contenute del Disegno di Legge difatti, si traduce in una inevitabile difficoltà di applicazione nei confronti di una materia, che per sua stessa natura, trattandosi di rapporti affettivi, non può essere ingabbiata in una inflessibile predeterminazione normativa.
I c.d. strumenti di risoluzione alternativa ad esempio, potranno essere utilizzati solo nel raro caso di bassa / inesistente conflittualità tra i coniugi.
Ed ancora, stabilire che l’equilibrio del minore sarà certamente garantito da un collocamento paritario, stride, se applicato a casi specifici ove il minore, per diverse ragioni, manifesti un bisogno di accudimento diverso da parte della madre ovvero del padre.
Stesso discorso varrà per l’ipotesi di mantenimento diretto ove occorrerà necessariamente valutare la storia del nucleo familiare per farne conseguire una ipotesi di equilibrio anche in termini economici.
La domanda che ci si pone per concludere, è se sia davvero giusto che la delicata materia che regola i rapporti familiari, venga “rinchiusa” in un Disegno di Legge così riduttivo delle esigenze dei figli e dei genitori stessi.
Avv. Francesca Massaro
Studio Legale Paganini