Di recente la Corte di Cassazione ha definito i limiti dell’onere probatorio in capo al compratore che intende esercitare l’azione di risoluzione del contratto ovvero quella di riduzione (c.d. “actio quanti minoris”) ex art. 1492 Cod. Civ.
La Giurisprudenza, sul punto, è stata pressoché unanime sino al 2013, ponendo a carico dell’acquirente l’onere di dimostrare i lamentati vizi e difetti ex art. 1490 Cod. Civ. (tra le altre, Cass. Civ. n. 13695/2007 – Cass. Civ. n.18125/2013 – Cass. Civ. n. 20110/2013) ed a carico di parte venditrice l’eventuale prova liberatoria.
La recente Sentenza delle Sezioni Unite n.11748 del 03.05.2019, stabilisce i reciproci oneri probatori in capo al venditore ed al compratore, partendo proprio dall’analisi della fattispecie giuridica sottesa alla figura del venditore ed agli obblighi ad essa connessi.
Nello specifico, l’Ordinanza interlocutoria poneva la questione in merito all’applicabilità del principio affermato dalle Sezioni Unite con Sentenza n. 13533/2001 in tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, ovvero la configurazione di una diversa soluzione. Nella predetta Pronuncia, la Cassazione aveva stabilito che il creditore che agisca per l’adempimento, la risoluzione contrattuale ovvero il risarcimento del danno, dovrà fornire prova della fonte negoziale e della circostanza dell’inadempimento, mentre spetterà al debitore provare il fatto estintivo della pretesa.
La Sentenza in esame, partendo da tali presupposti, ed esaminata altresì la portata dell’art. 1476 c.3 Cod. Civ., ne fa discendere che l’unico obbligo a carico del venditore sia quello di consegnare la cosa oggetto del contratto, e ciò indipendentemente dalla presenza di vizi. Il venditore, pertanto, non potrà dirsi gravato da una vera e propria obbligazione in relazione all’eventualità che la cosa compravenduta risulti viziata, non configurandosi alcuna responsabilità in tal senso. In sostanza, anche se il bene venduto risulterà gravato da vizi, in capo al venditore non si configurerà alcun inadempimento dell’obbligazione essendo onerato il medesimo, della consegna della cosa, del trasferimento della proprietà ed infine della garanzia dall’evizione e dai vizi.
Sul tale premessa, le Sezioni Unite hanno confermato l’orientamento giurisprudenziale maggioritario, affermando il principio per cui: “in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all’art. 1490 Cod. Civ., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all’art. 1492 Cod. Civ., è gravato dell’onere probatorio di offrire la prova dell’esistenza dei vizi”.
Avv. Francesca Massaro
Studio Legale Paganini