Lo Studio Legale Paganini Cardaci, da sempre attento ai temi legati al diritto dell’immigrazione, segnala la recente decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 29460/2019), che, a proposito del cosiddetto “Decreto Sicurezza” ha ribadito due importanti principio di diritto.
Il primo, relativo all’applicazione temporale del “Decreto Sicurezza” stabilisce che: “la normativa introdotta con il d.l. n. 113 del 2018, convertito con I. n.132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina contemplata dall’art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998 e dalle altre disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge; tali domande, saranno, pertanto, scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione, ma, in tale ipotesi, l’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base delle norme esistenti prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, convertito nella l. n. 132 del 2018, comporterà il rilascio del permesso di soggiorno per “casi speciali” previsto dall’art. 1, comma 9, del suddetto decreto legge”.
Il secondo, relativo ai presupposti della protezione umanitaria, stabilisce che: “l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza”.
In estrema sintesi, le Sezioni Unite hanno aderito all’orientamento giurisprudenziale maggioritario (ex multis, Cass. n. 4890/2019) secondo cui il “Decreto Sicurezza” è irretroattivo ed hanno confermato la sentenza Cass. n. 4455/2018, valorizzando l’integrazione sociale quale elemento comparativo da tenere in considerazione –anche se non sufficiente da solo- ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, in attuazione dell’art. 2 della Costituzione e dell’art. 8 della Convenzione europea dei diritti umani.
Pertanto, le Commissioni Territoriali dovranno esaminare le domande di protezione internazionale, presentate prima del 5 ottobre 2018, alla luce dei predetti principi di diritto.
Si allega la sentenza per l’approfondimento della tematica in questione: Cass_SSUU_29460-19
Avv. Federico Maraviglia
Studio Legale Paganini Cardaci