Può il proprietario di un appartamento in un contesto condominiale adibire lo stesso a Bed & Breakfast, affittandolo a terzi, oppure locandolo tramite appositi siti internet?
La risposta è certamente positiva, con alcune precisazioni.
Tale fattispecie viene sottoposta al giudizio dei Tribunali con sempre maggiore frequenza, proprio per l’espansione che ha avuto negli ultimi anni. La Cassazione, anche di recente, è stata chiamata a chiarire quali siano i limiti dei condomini rispetto all’utilizzo del proprio immobile e quando il predetto utilizzo possa essere oggetto di contestazione da parte degli altri condomini.
Elemento dirimente è senza dubbio il dettato del regolamento condominiale (contrattuale), in merito alla possibilità del singolo proprietario di adibire la propria abitazione a Bed & Breakfast.
La Suprema Corte, con pronuncia nr. 24707 Sez. II, 20.11.2014, ha sancito il divieto di impedire ai condomini di utilizzare il proprio immobile come Bed & Breakfast, consentendo quindi, al proprietario, la facoltà di affittarlo; e ciò sul presupposto che in tale attività non vi è alcun mutamento della destinazione d’uso.
Quanto sopra, fatto salvo il diritto degli altri condomini di poter ottenere tutela in caso venisse arrecato pregiudizio agli stessi.
La Cassazione ha poi chiarito che, nel caso in cui il regolamento condominiale contrattuale vieti espressamente tale attività, la stessa non potrà essere esercitata, come conseguenza stessa del vincolo contrattualmente assunto con l’acquisto dell’immobile (Cass. Civ., Sez. II n. 109 del 07.01.2016).
In conclusione, l’orientamento giurisprudenziale più recente parrebbe essere favorevole rispetto a questo tipo di attività, a condizione che non venga mutata la destinazione d’uso dell’immobile, e nei limiti delle previsioni del regolamento condominiale contrattuale.
Avv. Francesca Massaro
Studio legale Paganini – Cardaci