Una delle questioni poste con maggiore frequenza dai coniugi in procinto di affrontare il divorzio è quella relativa all’esistenza o meno del diritto sulla quota di TFR dell’ex coniuge.
Tale diritto sussiste, ed è previsto e disciplinato dalla Legge 898/70, ove all’art. 12bis viene stabilito quanto segue: “Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell’articolo 5, ad una percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge all’atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l’indennità viene a maturare dopo la sentenza. Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell’indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio”.
L’articolo è quindi chiaro nello stabilire il diritto alla quota di TFR dell’ex coniuge, sulla base però di specifici presupposti, stante la natura assistenziale sottesa a tale attribuzione.
I criteri sono i seguenti:
Dal punto di vista procedurale, poi, si dovrà porre l’attenzione sul momento in cui la domanda di attribuzione della quota del TFR dovrà essere proposta, ai fini della sua validità. Sul punto, la Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata con Ordinanza nr. 7239 del 22.03.2018 nella quale viene stabilito che la domanda dovrà essere proposta dal coniuge interessato, prima che maturi il diritto al TFR.
Avv. Francesca Massaro
Studio Legale Paganini Cardaci