Sebbene la risposta alla domanda del titolo sia (relativamente) semplice, lo studio legale Paganini Cardaci riceve settimanalmente decine di chiamate da parte di datori di lavoro o lavoratori che chiedono se il permesso di soggiorno per attesa asilo politico consenta di svolgere attività lavorativa.
L’art. 4 D.Lgs. 142/2015 prevede che al richiedente asilo “è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo valido nel territorio nazionale per sei mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda o comunque per il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale” ai sensi del’art. 35-bis cc. 3-4 D.Lgs. 25/2008.
Tale permesso di soggiorno “consente di svolgere attività lavorativa, trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda” (art. 22 c. 1 D.Lgs. 142/2015).
Pertanto il richiedente asilo in possesso di un permesso di soggiorno per attesa asilo politico (anche se scaduto e purché sia stato richiesto il rinnovo) può lavorare dopo sessanta giorni dalla presentazione della domanda.
Si deve poi aggiungere che, se la fase amministrativa si conclude con un rigetto della domanda di protezione, “la proposizione del ricorso sospende l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato” (art. 35-bis c. 3 D.Lgs. 25/2008) e lo straniero che abbia impugnato provvedimento amministrativo negativo sull’istanza di protezione internazionale è regolarmente soggiornante sino alla decisione della domanda da parte del Tribunale (oppure, per i ricorsi iniziati prima del 17 agosto 2017, ai quali si applica il rito antecedente alla riforma Orlando-Minniti, fino alla decisione della Cassazione).
Tuttavia esistono ipotesi, seppur ancora statisticamente poco rilevanti, in cui il provvedimento non è automaticamente sospeso nonostante la proposizione del ricorso (si veda l’art. 35-bis c. 3 cit.). In tali ipotesi la sospensione può essere concessa se sussistono i presupposti di cui all’art. 35-bis c. 4 o, nel caso in cui il ricorso penda avanti alla Corte di Cassazione, di cui all’art. 35-bis c. 13 D.Lgs. 25/2008.
In conclusione, il permesso di soggiorno per attesa asilo (anche se scaduto e di cui sia stato richiesto regolarmente il rinnovo secondo le procedure in uso presso la questura di competenza) consente lo svolgimento di attività lavorativa, purché risulti che ancora non sia stata assunta una decisione definitiva sulla domanda di protezione internazionale e, qualora la decisione impugnata non sia automaticamente sospesa con la proposizione del ricorso, sia stata concessa la sospensione ex art. 35-bis cc. 4 o 13 D.Lgs. 25/2008.
Avv. Filippo Cardaci
Studio Legale Paganini Cardaci