Sono passate poche settimane dall’inizio dell’emergenza COVID-19 e sul tema della protezione internazionale si sono già affastellati decreti legge e circolari amministrative che ci restituiscono un quadro generale confuso, in cui è spesso difficile districarsi.
In questo breve articolo si cercherà di rispondere a due domande:
1. E’ possibile presentare domanda di protezione internazionale in questo periodo?
2. Il permesso di soggiorno per attesa asilo che scade nel periodo di emergenza nazionale può essere rinnovato?
Alla prima domanda, nel totale silenzio delle norme, ha dato risposta una circolare del Ministero dell’Interno del 9 marzo 2020 che, nel disporre la chiusura temporanea degli uffici immigrazione di tutte le Questure, prevede che debbano essere assicurate le attività “connesse alla ricezione della manifestazione di volontà di richiedere protezione internazionale“.
Dalla lettura della circolare parrebbe dunque essere garantita la possibilità di accedere alla procedura d’asilo presso la Questura, mentre tutte le attività successive, quali, ad esempio, la formalizzazione della domanda (il cosiddetto modello C/3), sono sospese fino al 15 aprile 2020, ai sensi dell’art. 103 c. 1 D.L. 18/2020 (il cd. Cura Italia).
Tali previsioni tuttavia non chiariscono le modalità con cui tale accesso possa avvenire e già risultano purtroppo alcune prassi che limitano o impediscono l’esercizio di tale diritto fondamentale.
Inoltre, data la sospensione dei termini di quasi tutti i procedimenti amministrativi, non è chiaro se, a seguito della manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale, il richiedente asilo potrà accedere immediatamente alle misure di accoglienza, come peraltro espressamente previsto dall’art. 1 c. 2 D.Lgs. 142/2015.
A giudizio di chi scrive, anche (e, forse, soprattutto) nel drammatico contesto attuale e pur con tutte le dovute precauzioni da mettere in atto, il diritto all’accoglienza deve essere garantito e, se negato, potrà essere azionato in giudizio avanti al tribunale amministrativo competente.
Al secondo quesito, e cioè se il permesso di soggiorno per attesa asilo possa essere rinnovato in questo periodo, la risposta, almeno apparentemente, è più semplice.
Il già citato art. 103 D.L. 18/2020 stabilisce infatti che tutti i permessi in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.
Tuttavia, ai sensi dell’art. 4 D.Lgs. 142/2015 (modificato dal D.L. 113/2018, il cd. Decreto Salvini), i permessi di soggiorno per attesa asilo sono (anche) documenti di riconoscimento, la cui validità, ex art. 104 del Decreto Cura Italia, è prorogata al 31 agosto 2020.
Ci si è dunque domandati se i permessi di soggiorno in questione siano prorogati fino al 15 giugno ai sensi dell’art. 103 o fino al 31 agosto 2020 ai sensi dell’art. 104.
Sul punto, il 21 marzo scorso, è intervenuta l’ennesima circolare ministeriale che ha ribadito l’applicabilità dell’art. 103 e quindi la proroga fino al prossimo 15 giugno.
Tuttavia non è ancora chiaro se i permessi di soggiorno per attesa asilo possano essere utilizzati fino al 31 agosto come soli documenti di riconoscimento per richiedere, ad esempio, l’iscrizione al centro per l’impiego o l’apertura di un conto corrente.
In conclusione, ancora molti sono i nodi da sciogliere e ci si augura che almeno in sede di conversione del D.L. 18/2020 alcuni temi ancora dubbi o rimasti aperti possano essere adeguatamente affrontati, anche per porre fine alla pericolosa e ambigua normazione per circolari.
Avv. Filippo Cardaci
Studio Legale Paganini Cardaci