Nell’ambito della Fase 2, con la riapertura di molte attività commerciali, sono aumentati i controlli volti a garantire il rispetto delle misure di protezione e anti-diffusione del virus; la scarsa chiarezza della normativa da un lato, e la difficoltà di applicazione concreta delle regole in essa contenute dall’altro, mettono in seria difficoltà i commercianti, soprattutto quelli che operano nel settore della ristorazione.
A pochi giorni dalle riaperture infatti sono molti i titolari di attività che, pur essendosi “messi in regola” in vista delle riaperture, sono stati sanzionati per la mancata applicazione delle c.d. “misure di contenimento”.
In questo articolo lo Studio Legale Paganini – Cardaci si occuperà di relazionare brevemente il lettore sull’introduzione del c.d. illecito amministrativo, disciplinato dall’articolo 4 del D.L.19/2020, che si sostituirà all’applicazione dell’articolo art. 650 c.p. come previsto nella Fase 1 e che, più in generale, verrà applicato “salvo che il fatto costituisca reato” (questo l’incipit dell’articolo).
L’articolo 4 del D.L. 19/2020 è assolutamente chiaro nello stabilire:
All’atto dell’accertamento, ove fosse necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, potrà essere disposta la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria quando definitivamente irrogata.
Le sanzioni sono aumentate per coloro che reiterino le violazioni o nell’ipotesi di “utilizzo di un veicolo”.
Qualora l’autorità locale dovesse irrogare la sanzione amministrativa, il soggetto destinatario avrà diverse alternative tra cui:
Si evidenzia, per concludere, come l’applicazione delle sanzioni amministrative al posto di quelle penali ex D.L. 25.03.2020 nr. 19 verrà estesa anche ai procedimenti avviati e non conclusi prima dell’emanazione del predetto Decreto Legge. Per quanto riguarda invece i procedimenti già definiti, potrà essere richiesta la revoca, con conseguente non menzione della pena nel casellario giudiziario.
Avv. Francesca Massaro
Studio Legale Paganini – Cardaci