Lo Studio Legale Paganini Cardaci propone un approfondimento sulla compatibilità tra la rendita ordinaria di invalidità erogata dall’Assicurazione Invalidità, Vecchiaia e Superstiti svizzera (AVS/AI) e l’assegno ordinario di invalidità erogato dall’INPS per il soggetto che sta proseguendo la propria attività lavorativa.
L’assegno ordinario di invalidità (per brevità AOI) è disciplinato dalla L. n. 222/1984 ed è una prestazione economica previdenziale (a differenza dell’assegno di invalidità civile la cui erogazione è di natura assistenziale), erogata dall’INPS su domanda, ai lavoratori la cui capacità lavorativa risulti ridotta a meno di un terzo a causa di un’accertata infermità di natura fisica o mentale.
Affinché il trattamento possa essere erogato, si rende necessario il soddisfacimento di un minimo numero di anni contributivi, che ammontano a 5 anni (di cui almeno 3 anni nel quinquennio antecedente la presentazione della domanda).
L’AOI ha validità triennale; può essere confermato su domanda presentata dall’interessato entro la data di scadenza. Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l’AOI è confermato automaticamente, ferme restando le facoltà di revisione.
L’AOI, al compimento dell’età pensionabile ed in presenza di tutti i requisiti, viene trasformato d’ufficio in pensione di vecchiaia.
L’AOI è compatibile con l’attività lavorativa: quindi non è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro né per i dipendenti né per gli autonomi. Tuttavia, oltre determinate soglie di reddito, l’importo dell’assegno erogato dall’Inps subisce delle decurtazioni, in proporzione al reddito conseguito.
Per quanto riguarda la rendita svizzera, i sistemi previdenziali dei paesi dell’Unione Europea sono coordinati da una specifica normativa comunitaria che contribuisce a garantire, attraverso la tutela dei diritti di sicurezza sociale, l’esercizio del diritto alla libera circolazione dei lavoratori. Infatti, dal 1° maggio 2010, sono in vigore le norme di coordinamento del regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, come attuato e modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009 e dal regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009. Esse si applicano ai 28 Stati membri dell’Unione Europea, e dal 1° giugno 2012 all’Islanda, al Liechtenstein e alla Norvegia (Stati SEE) e dal 1° aprile 2012 alla Svizzera. Il regolamento (UE) n. 1231/2010 ne ha esteso il campo d’applicazione ai cittadini degli Stati terzi entro determinati limiti e condizioni previste dallo stesso regolamento. I principi fondamentali della normativa comunitaria applicati ai soggetti che si spostano all’interno della Comunità sono i seguenti:
Le disposizioni dei regolamenti europei si applicano ai settori di sicurezza sociale riguardanti le prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti, le prestazioni di pensionamento anticipato, le prestazioni di malattia, maternità e paternità assimilate, le prestazioni di disoccupazione, le prestazioni familiari, le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali e gli assegni in caso di morte.
La rendita d’invalidità erogata dalla Svizzera non è incompatibile con l’AOI, poiché, in base alla normativa europea (applicabile anche alla Svizzera), entrambi i paesi presi in considerazione ricorrono al metodo contributivo. Ciò significa che le pensioni di invalidità vengono calcolate in funzione della lunghezza dei periodi assicurativi in ciascun paese: si riceve una pensione distinta da ciascun paese in funzione dei periodi assicurativi maturati.
In linea di principio, non c’è incompatibilità tra la rendita svizzera e l’attività lavorativa. Tuttavia, per l’ordinamento svizzero l’invalidità corrisponde alla perdita della capacità di guadagno, quindi si potrebbero porre alcuni problemi interpretativi. In ogni caso, la stessa normativa elvetica prevede che: “Le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l’interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà. Il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante. Può essere chiesto il rimborso di contributi pagati in eccesso. Il diritto si estingue un anno dopo che il contribuente ha avuto conoscenza dei pagamenti troppo elevati, al più tardi cinque anni dopo la fine dell’anno civile nel corso del quale i contributi sono stati pagati.” (art. 25 LPGA). Inoltre, “L’ammontare della restituzione è stabilito mediante decisione. Nella decisione di restituzione l’assicuratore indica la possibilità di chiedere il condono. L’assicuratore decide di rinunciare alla restituzione se sono manifestamente date le condizioni per il condono.” (art. 3 OPGA), “Se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse. Determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato. Le autorità cui sono state versate prestazioni in virtù dell’articolo 20 LPGA o delle disposizioni delle singole leggi non possono far valere una grave difficoltà. Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione è passata in giudicato. Sul condono è pronunciata una decisione.” (art. 4 OPGA).
Avv. Federico Maraviglia
Studio Legale Paganini-Cardaci